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04/06/2007
DOPING - Rinaldi stop di 2 anni, Fatato per una stagione
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Lunedì 4 giugno 2007 - Pesanti squalifiche per le Elite Daniela Rinaldi (Fenixs Colnago) e Alessandra Fatato (Cicli Fatato). La Rinadli è stata squalificata 2 anni per essere stata trovata positiva (rapporto testosterone-epitestosterone superiore al limite Wada) il 18 luglio dello scorso anno al controllo di Zeulenroda effettuarto in occasione del Thuringen Rundfarhrt Frauen in Germania. Mentre Alessandra Fatato dovrà restare ferma per un anno per avere abbandonato il locale del controllo antidoping, sottraendosi quindi al prelievo dei campioni biologici in occasione della prova di Coppa del Mondo di ciclocoss disputata a Nommay, in Francia, lo scorso 14 gennaio 2007. Ecco il dispositivo integrale emesso dalla Commissione Disciplinare Nazionale Federale.
Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi a Roma, presso la sede federale, presenti il Presidente Avv. Vincenzo Ioffredi, i Componenti Avv. Salvatore Sciacchitano, Avv. Michele Signorini, Avv. Alba Ronca, alla presenza del Segretario della Commissione Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario F.C.I.), la C.D.F.N. ha assunto le seguenti decisioni:
DECISIONE n. 14/07 La CDFN così composta: Avv. Vincenzo Ioffredi (Presidente - relatore), Avv. Salvatore Sciacchitano (componente), Avv. Michele Signorini (componente), visto il provvedimento di deferimento (procedimento di indagine n° 126/06), disposto dalla Procura Antidoping del C.O.N.I., concernente la posizione dell'atleta Ilaria Rinaldi (categoria Donna Elite - Fenixs Colnago A.S. Dilettantistica), deferita per positività per la presenza di rapporto Testosterone/Epitestosterone, in concentrazione superiore al limite WADA, (T/E > 4) nel campione biologico prelevatole in occasione del controllo antidoping disposto al termine della gara internazionale "Thuringen Rundfarhrt Frauen Prolog" svoltasi a Zeulenroda (GER), in data 18 luglio 2006; accertata la regolarità delle convocazioni; sentito il relatore, Avv. Vincenzo Ioffredi, il quale ripercorre l'iter della vicenda, con riferimento al rinvio dell'udienza del 2 febbraio 2007, disposto ai fini di un approfondimento dell'istruttoria e dell'ulteriore rinvio del 22 marzo 2007, accordato a causa di impedimento del difensore di parte; alla presenza dell'atleta Sig.ra Ilaria Rinaldi; presente, in qualità di consulente della Commissione Giudicante, il Dott. Luigi Simonetto, Presidente della Commissione Medica della Federciclismo; sentito il difensore Avv. Paolo Viviani il quale, si richiama alla precedente memoria difensiva corredata da una relazione medica a firma del Dott. Daniele Tarsi, ed a quella aggiuntiva, depositata in atti, contenente una ulteriore relazione del predetto consulente, nonché una relazione medica, congiunta, a firma dei Professori Alessandro Mugelli e Gian Aristide Norelli, Ordinari dell'Università degli Studi di Firenze; nel merito, l'Avv. Viviani, facendo riferimento alle risultanze scaturite dai contributi scientifici predisposti dai propri consulenti, sottolinea come gli stessi rivestano oggettivo rilievo al fine della esatta valutazione delle responsabilità attribuite, in ordine ai fatti oggetto di contestazione, all'atleta Rinaldi, ovverosia la totale estraneità della medesima in relazione alla presunta assunzione di sostanze doping; l'Avv. Viviani pone, in particolare, l'accento su come, nella sostanza, la relazione del Dott. Simonetto non riesca a provare la messa in atto di comportamenti, da parte dell'atleta, finalizzati ad alterare le proprie prestazioni agonistiche; il difensore, infatti, in ossequio alla documentazione medica esibita, conferma la propria tesi difensiva basata su di una "positività" scaturita dall'assunzione da parte dell'atleta, nel periodo precedente alla gara oggetto di controllo antidoping e per provate esigenze terapeutiche, di un prodotto farmaceutico il quale, successivamente, causa le proprie caratteristiche chimiche, ha portato l'atleta al superamento della soglia limite contestata, non escludendo, alla luce della "enormità" del dato analitico, anche possibili "errori" avvenuti in sede di accertamenti presso il Laboratorio di Dresda; in conclusione l'Avv. Viviani, escludendo, categoricamente, ogni volontà dell'atleta, finalizzata all'alterazione della prestazione agonistica, invoca il proscioglimento con formula piena dell'atleta Ilaria Rinaldi ed in subordine che venga comminata la sanzione minina prevista dai regolamenti vigenti in materia, qualora ritenuta responsabile; sentito il Dott. Luigi Simonetto, il quale, sottolineando la linearità dei concetti espressi nella propria relazione; sentito l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., nella persona del Rappresentante Dott. Mario Rocchietti March, il quale si riporta alle conclusioni espresse nel provvedimento di deferimento, ovvero la richiesta di sospensione dall'attività agonistica per anni 2 (due); tutto ciò premesso; la Commissione Giudicante, ritiene che l'atleta deferita sia responsabile della violazione della normativa antidoping così come oggetto di contestazione; i risultati delle analisi di laboratorio non possono essere, invero, "smentiti" in senso favorevole all'atleta sulla base delle considerazioni medico-scientifiche, cui ha fatto riferimento il difensore della stessa; invero, quanto dedotto dal consulente della Commissione, conferma come le argomentazioni tecnico-mediche, cui fa riferimento l'atleta deferita, non hanno pregio; si evidenzia, altresì, come dette argomentazioni sono formulate in modo generico e non possono attenersi alla vicenda in esame; pertanto, considerato che i risultati delle analisi di cui al controllo antidoping determinano una violazione dei parametri limite, di cui alla normativa antidoping, violazione tra l'altro di gran lunga superiore rispetto al limite massimo consentito, rendono responsabile l'atleta della violazione alla stessa contestata; la Commissione quindi, in considerazione della tipologia della violazione, così come contestata, ritiene di dover accogliere le richieste di cui alla Procura Antidoping del C.O.N.I., anche in ordine alla entità della sanzione; P.Q.M. La Commissione Giudicante, delibera di infliggere all'atleta Ilaria Rinaldi, ai sensi dell'art. 19.2 del Regolamento Antidoping C.O.N.I., analogamente a quanto dettato dall'art. 261 del Regolamento Antidoping U.C.I., la sanzione della squalifica pari ad anni 2 (due); invita, altresì, la Segreteria Generale F.C.I., per gli adempimenti consequenziali, a porre in essere le verifiche di cui agli artt. 245 e 246 del Regolamento Antidoping U.C.I.
DECISIONE n. 15/07 La CDFN così composta: Avv. Vincenzo Ioffredi (Presidente), Avv. Salvatore Sciacchitano (componente - relatore), Avv. Michele Signorini (componente), visto il provvedimento di deferimento (procedimento di indagine n° 014/07), disposto dalla Procura Antidoping del C.O.N.I., concernente la posizione dell'atleta Alessandra Fatato (categoria Donna Elite - G.S. Cicli Fatato A.S.D.), deferita per aver abbandonato il locale del controllo antidoping, disposto al termine della - Coppa del Mondo di Ciclo-Cross - (Nommay - Fra - 14 gennaio 2007), sottraendosi al prelievo dei campioni biologici; accertata la regolarità delle convocazioni; sentito il relatore, Avv. Salvatore Sciacchitano, il quale ripercorre l'iter della vicenda, con riferimento ai contenuti espressi nel provvedimento di deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.; non comparsa l'atleta deferita; presenti il rappresentante legale Avv. Giovanni Fontana e, in qualità di testimone di parte, il Tecnico della Nazionale di Ciclo-Cross, Sig. Fausto Scotti; quest'ultimo, come, espressamente, richiesto dall'Avv. Fontana, procede ad un breve riassunto degli avvenimenti succedutisi il 14 gennaio 2007, con generale riferimento alle modalità previste in occasione dei controlli antidoping, all'organizzazione della trasferta da parte della F.C.I. ed, in ultimo, ai comportamenti assunti dai Responsabili della Delegazione Italiana, relativamente alle "circostanze" e/o "vicende" oggetto di contestazione; sentito l'Avv. Giovanni Fontana, il quale si limita ad osservare come, dalla lettura degli atti, emerga, in maniera assolutamente "chiara", la totale assenza di colpa da parte della Fatato, che, peraltro, si è sottoposta al controllo antidoping "riempiendo", seppur in maniera parziale, il flacone "A", "fattispecie", quest'ultima, a parere del difensore, sinonimo di un approccio corretto da parte dell'atleta, in relazione alle formalità da espletare, lontano, quindi, da qualsiasi tentativo elusivo e, quindi, doloso; l'Avv. Fontana, in conclusione, chiede l'assoluzione della propria assistita ed in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima possibile prevista dai regolamenti vigenti in materia; sentito l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., nella persona del Rappresentante Dott. Mario Rocchietti March, il quale si riporta alle conclusioni espresse nel provvedimento di deferimento, ovvero la richiesta di sospensione dall'attività agonistica per anni 2 (due); tutto ciò premesso; la Commissione Giudicante ritiene l'atleta responsabile della violazione alla normativa antidoping, per non aver la stessa adempiuto a tutti gli obblighi, così come previsti dalla specifica normativa; si osserva, invero, che dovere dell'atleta non è solo quello di presentarsi al controllo antidoping, qualora richiesto, ma anche quello di far sì che detto controllo possa avvenire nelle forme e nel rispetto di tutti i passaggi che compongono l'iter procedimentale; è stato accertato come, nel caso di specie, l'atleta abbia omesso di compiere, correttamente, tutti i "passaggi", non consentendo, in tal modo, che le procedure di cui al controllo antidoping, potessero essere portate a termine; le circostanze esimenti fatte valere dalla difesa della deferita, non valgono ad escludere la responsabilità della stessa, ma solo ad attenuarla; le circostanze di tempo e di luogo, in cui si è svolto il controllo, possono avere generato confusione nell'atleta, ma ciò, comunque, non consentiva alla stessa di non osservare le analitiche prescrizioni di cui alla normativa antidoping; la Commissione Giudicante ritiene quindi, che l'atleta debba essere sanzionata con squalifica, così come quantificata nel dispositivo; P.Q.M. La Commissione Giudicante, delibera di infliggere all'atleta Alessandra Fatato, ai sensi dell'art. 10.5.2 del Regolamento Antidoping C.O.N.I., analogamente a quanto dettato dall'art. 265 del Regolamento Antidoping U.C.I., la sanzione della squalifica pari ad anni 1 (uno); invita, altresì, la Segreteria Generale F.C.I., per gli adempimenti consequenziali, a porre in essere le verifiche di cui agli artt. 245 e 246 del Regolamento.
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